
C’e’ una domanda che torna sempre piu’ spesso: se un video e’ stato girato in pubblico, allora si puo’ usare liberamente? La risposta e’ no, o almeno non in automatico. Il punto, infatti, non e’ soltanto la ripresa. Il vero problema nasce quasi sempre dopo: quando quel contenuto viene conservato, inoltrato, pubblicato o rilanciato online.
Filmare una scena e diffonderla non sono la stessa cosa. Ed e’ proprio in questo passaggio che molti commettono l’errore piu’ serio, convinti che cio’ che e’ visibile sia anche liberamente pubblicabile. Non funziona cosi’.
Il problema non e’ solo registrare!
Basta pensare a tre situazioni molto comuni: un litigio ripreso in strada, un video girato in negozio per raccontare il backstage dell’attivita’, oppure una festa privata che finisce sui social. In tutti questi casi la domanda corretta non e’ soltanto “si poteva filmare?”, ma anche: chi compare, dove e’ stata fatta la ripresa, per quale scopo e soprattutto a chi verra’ mostrato quel file.
Un video, infatti, non diventa rischioso solo nel momento in cui nasce. Spesso lo diventa quando comincia a circolare.
Il riferimento penale centrale e’ l’art. 615-bis del codice penale, che disciplina le interferenze illecite nella vita privata. La norma punisce chi, attraverso strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata che si svolge in luoghi di privata dimora o ad essa assimilati. La stessa norma colpisce anche chi quelle immagini o notizie le rivela o le diffonde al pubblico.
La parola decisiva e’ “indebitamente”. Non ogni ripresa integra un reato. Il punto e’ se quella captazione invade senza titolo una sfera privata protetta dall’ordinamento.
Per questo non basta dire: “ero li’, quindi potevo riprendere”. La valutazione giuridica dipende dal contesto e, soprattutto, dal tipo di riservatezza che quel luogo e quella scena esprimono.
Luogo pubblico, luogo aperto al pubblico, privata dimora: non e’ la stessa cosa. Qui si gioca una distinzione fondamentale. Una strada o una piazza non sono un negozio, e un negozio non e’ una casa o uno spazio assimilabile alla privata dimora. Cambia il livello di tutela e cambia anche il livello di rischio.
In un luogo pubblico la ripresa puo’ essere piu’ facilmente lecita, ma questo non significa che il filmato possa poi essere diffuso senza limiti, soprattutto se le persone sono chiaramente riconoscibili. In un luogo aperto al pubblico – come un esercizio commerciale, una palestra o uno studio – l’accesso dei terzi non elimina automaticamente ogni esigenza di cautela. Nella privata dimora, o in contesti che ricadono nella sfera piu’ intensa della riservatezza, il rischio si alza in modo netto.
E’ proprio qui che molti sbagliano: confondono la possibilita’ di vedere una scena con il diritto di riprenderla e, soprattutto, di pubblicarla.
La ripresa e la diffusione sono due piani distinti. Ed e’ il secondo a creare, molto spesso, i problemi maggiori. Un contenuto tollerato o persino lecitamente acquisito puo’ diventare fonte di contestazioni nel momento in cui finisce su social network, siti internet, chat di gruppo o canali aziendali.
Su questo punto entrano in gioco anche gli artt. 96 e 97 della legge sul diritto d’autore, secondo cui il ritratto di una persona non puo’ essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il suo consenso, salvo le eccezioni previste dalla legge. Tradotto in termini pratici: il fatto che una persona compaia in un video non autorizza automaticamente la pubblicazione della sua immagine.
Il Garante Privacy, inoltre, richiama da tempo l’attenzione sulla prudenza necessaria quando si pubblicano online foto e video che rendono identificabili altre persone.
Il punto, in sostanza, e’ semplice: essere presenti in una scena non equivale ad aver autorizzato la sua diffusione.
Se poi il contenuto ha carattere sessualmente esplicito, il quadro cambia radicalmente e possono entrare in gioco fattispecie penali piu’ gravi, come quelle previste dall’art. 612-ter c.p. sulla diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.
In questi casi non si parla piu’ soltanto di diritto all’immagine o di scorrettezza nella pubblicazione, ma di una violazione ben piu’ pesante, con conseguenze penali, civili e reputazionali molto serie.
L’errore piu’ comune e’ pensare che il problema coincida con il momento della ripresa. In realta’, spesso il rischio vero nasce dopo, quando il file esce dalla disponibilita’ di chi lo ha realizzato e comincia a circolare.
Per questo, prima di pubblicare, conviene sempre fermarsi e porsi quattro domande: dove e’ stato girato il video, chi vi compare, quanto e’ riconoscibile la persona e quale sara’ la destinazione del contenuto. E’ in quel momento che un gesto apparentemente innocuo puo’ trasformarsi in un problema legale.
Fin qui hai trovato scritto quello che si dovrebbe fare, ho ritenuto opportuno fare menzioni alle leggi… ma poi?
Hai presente quando trovi online le foto di un evento? Il produttore di tale foto dovrebbe avere assieme anche un pool di persone con le liberatorie da firmare. Chi fa tutto questo?
Fonte: Codice Civile e blog di settore.



